l genitore che trascura o rifiuta il figlio è responsabile dei danni cagionati. - Tribunale di Venezia, 30 giugno 2004
- Famiglia e responsabilità civile
-
Il figlio che venga trascurato o rifiutato dal genitore subisce l'ingiusta privazione di un
rapporto che la Costituzione gli garantisce e la violazione del diritto fondamentale all'apporto
morale ed esistenziale del genitore: una tale lesione, pur trascendendo l'ambito strettamente
patrimoniale, pur non generando patologie apprezzabili e rilevanti sul piano psicopatologico idonee a
configurare un danno biologico, comporta il risarcimento del danno esistenziale. La consapevolezza di
non essere mai stati desiderati come figli produce un danno esistenziale che va risarcito. Il figlio
mai riconosciuto, che non ha potuto beneficiare della figura del padre naturale, subisce l'immotivata
e dolorosa privazione di un apporto che la nostra Carta fondamentale garantisce pienamente all'art.
30. Anche se mancano segni evidenti sul piano psicopatologico che potrebbero, invece, configurare il
danno biologico. In altre parole, ad essere leso in questo caso è un diritto fondamentale del figlio
all'educazione e all'assistenza non solo economica, lesione risarcibile e riconducibile nell'alveo del
cosiddetto danno esistenziale.
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