inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il genitore affidatario che ostacolo il diritto di visita è responsabile dei danni cagionati all'altro genitore per la perdita del rapporto parentale. - Tribunale di Monza, 5 novembre 2004

Venerdì, 5 Novembre 2004
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito

- Famiglia e responsabilità civile -
Il genitore non affidatario che si vede impedire dal genitore affidatario ogni apprezzabile relazione con il figlio minore ha diritto al risarcimento del danno morale ex art. 2059 cod. civ., in quanto il comportamento lamentato integra la lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito e rappresenta quindi un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, sotto l'aspetto sia del danno morale soggettivo (patema d'animo) sia dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione delle positività derivanti dal rapporto parentale.

autore: