Il genitore affidatario che ostacolo il diritto di visita è responsabile dei danni cagionati all'altro genitore per la perdita del rapporto parentale. - Tribunale di Monza, 5 novembre 2004
- Famiglia e responsabilità civile -
Il genitore non
affidatario che si vede impedire dal genitore affidatario ogni apprezzabile relazione con il figlio
minore ha diritto al risarcimento del danno morale ex art. 2059 cod. civ., in quanto il comportamento
lamentato integra la lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito e rappresenta quindi
un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, sotto l'aspetto sia del
danno morale soggettivo (patema d'animo) sia dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione
delle positività derivanti dal rapporto parentale.
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