Il genitore affidatario che ostacolo il diritto di visita è responsabile dei danni cagionati all'altro genitore. - Tribunale di Massa, 27 gennaio 2005
-
Famiglia e responsabilità civile -
L'impedire l'esercizio del diritto di visitare la propria
figlia, da parte dell'ex coniuge, diritto previsto e stabilito dalle condizioni di separazione
omologate dal giudice, configura, in capo all'altro coniuge, un danno consistente in un turbamento
neuro - psichico, atteso che il rifiuto illegittimo ed ingiustificato di poter incontrare la figlia
determina dolore, ansia e angoscia e gli impedisce, tra l'altro, la possibilità di assolvere i propri
doveri verso la figlia, determinando quindi una condanna, ex art. 538 c.p.p., al risarcimento del
danno, da liquidarsi di fronte al giudice civile.
autore:
Mercoledì, 21 Febbraio 2024
Risarcimento del danno per violazione dell’art. 147 cod. civ. - Cass. Civ., ... |
Lunedì, 19 Febbraio 2024
La madre può testimoniare nel risarcimento del danno non patrimoniale promosso dal ... |
Martedì, 6 Febbraio 2024
Quale deve essere la prova, da parte dei congiunti, del danno conseguenza ... |
Lunedì, 29 Gennaio 2024
Risarcito il patema d’animo patito da una madre per la ritardata ... |