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Il genitore affidatario che ostacolo il diritto di visita è responsabile dei danni cagionati all'altro genitore. - Tribunale di Massa, 27 gennaio 2005

Giovedì, 27 Gennaio 2005
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito

- Famiglia e responsabilità civile -
L'impedire l'esercizio del diritto di visitare la propria figlia, da parte dell'ex coniuge, diritto previsto e stabilito dalle condizioni di separazione omologate dal giudice, configura, in capo all'altro coniuge, un danno consistente in un turbamento neuro - psichico, atteso che il rifiuto illegittimo ed ingiustificato di poter incontrare la figlia determina dolore, ansia e angoscia e gli impedisce, tra l'altro, la possibilità di assolvere i propri doveri verso la figlia, determinando quindi una condanna, ex art. 538 c.p.p., al risarcimento del danno, da liquidarsi di fronte al giudice civile.

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