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La casalinga svolge attività suscettibile di valutazione economica e pertanto ha diritto al ristoro del danno patrimoniale. - Cass. sez. III, 19 marzo 2009, n. 6658

Giovedì, 19 Marzo 2009
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità

- Danno patrimoniale -
La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale e come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico, quello che la predetta subisce in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso di una casalinga avverso la sentenza della Corte di merito che le aveva riconosciuto solamente il danno biologico e morale).

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