La casalinga svolge attività suscettibile di valutazione economica e pertanto ha diritto al ristoro del danno patrimoniale. - Cass. sez. III, 19 marzo 2009, n. 6658
- Danno patrimoniale -
La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato,
svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento
delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui
costituisce danno patrimoniale e come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico,
quello che la predetta subisce in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa (nella
specie, la Corte ha accolto il ricorso di una casalinga avverso la sentenza della Corte di merito che
le aveva riconosciuto solamente il danno biologico e morale).
autore:
Giovedì, 18 Aprile 2024
È configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da identificare con qualsiasi ... |
Mercoledì, 21 Febbraio 2024
Risarcimento del danno per violazione dell’art. 147 cod. civ. - Cass. Civ., ... |
Lunedì, 19 Febbraio 2024
La madre può testimoniare nel risarcimento del danno non patrimoniale promosso dal ... |
Martedì, 6 Febbraio 2024
Quale deve essere la prova, da parte dei congiunti, del danno conseguenza ... |