Anche se il minore danneggiato non esercita attività lavorativa non può per questo escludersi un danno futuro di natura patrimoniale. - Cass. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943
- Danno patrimoniale -
In tema di risarcimento di danno
patrimoniale subito da una persona minore o comunque in età giovanile, qualora sia accertata non una
"micro permanente" ma una percentuale superiore di invalidità permanente, la mera circostanza che il
soggetto danneggiato, all'epoca dell'incidente, non avesse una specifica capacità professionale e
non svolgesse attività lavorativa non autorizza ad escludere un danno futuro solo sulla base di ciò e
senza ulteriori indagini. Al contrario il Giudice, con giudizio prognostico fondato su basi
probabilistiche, deve valutare se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità
di guadagno di detta persona, tenendo conto in primo luogo della percentuale di invalidità
medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell'orientamento eventualmente
manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui
portati a termine, dell'educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di
lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del
lavoro; ed in secondo luogo della posizione sociale ed economica di quest'ultima; nonché di ogni
altra circostanza rilevante (ferma restando la possibilità per colui che è chiamato a rispondere di
dette lesioni di dimostrare che il minore, da quel particolare tipo di invalidità, non risentirà alcun
danno o risentirà danni minori rispetto a quelli prospettati). In assenza di riscontri concreti dai
quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, in mancanza della possibilità di ricorrere alla
prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione
sociale. La scelta tra l'uno o l'altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di
merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
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