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Il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. in via equitativa. - Cass. sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828

Sabato, 31 Maggio 2003
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità | Merito

- Danno non patrimoniale -
Unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. è dunque escluso che si possa far carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare - costituente la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. - giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. L'unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Il risarcimento del danno non patrimoniale da compromissione del rapporto parentale, che andrà liquidato tramite adeguata valutazione equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 cod. civ., potrà essere riconosciuto in capo ai congiunti della vittima anche in aggiunta al danno morale soggettivo contingente senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento, poiché spetterà al giudice assicurare il giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento. Tutte le volte che si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, il pregiudizio conseguenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo, sofferenza contingente) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato. Il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29, comma 1, cost.) va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela ulteriore apprestata dall'art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto. Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

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