In caso di morte spetta ai prossimi congiunti il risarcimento per danno da perdita parentale. - Cass. sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124
- Danno non
patrimoniale -
Il danno non patrimoniale derivante da «perdita parentale» è risarcibile in
aggiunta al danno biologico e al danno morale, in quanto esso è fondato sulla lesione di diritti
costituzionalmente garantiti e al giudice spetta il compito di verificarne la sussistenza sulla base
dei principi sui quali si configura l'illecito civile. L'interesse al risarcimento del danno non
patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta
nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito
della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della
persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela
è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui
all'art. 2059 cod. civ., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione e si distingue sia
dall'interesse al "bene salute" (protetto dall'art. 32 cost. e tutelato attraverso il risarcimento del
danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 cost. e tutelato
attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).
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