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Il danno non patrimoniale va risarcito nei casi previsti dalle legge ordinaria e nei casi di lesione di valori tutelati dalla Costituzione. - Cass. sez. III, 20 aprile 2007 n. 9510

Venerdì, 20 Aprile 2007
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità

- Danno non patrimoniale -
Non forma oggetto di tutela una generica categoria di danno esistenziale nella quale far confluire fattispecie non previste dall'articolo 2059 del Cc e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale, ma il danno non patrimoniale deve essere risarcito, oltre che nei casi previsti dalla legge ordinaria, anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero. Come già affermato dalla recente sentenza n. 23918/2006, la responsabilità aquilana va ricondotta nell'ambito della bipolarità prevista dal "codice vigente" tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c. ) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.); ferma la tipicità prevista da quest'ultima norma, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria; ne consegue che non può formare oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale" nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c . Pertanto, qualora, in relazione ad una lesione del bene alla salute, sia stato liquidato il "danno biologico", che include ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e il danno alla vita di relazione, non v'è luogo per una duplicazione liquidatoria della stessa voce di danno, sotto la categoria generica del "danno esistenziale" (in senso conf. Cass. 11761/06 e 15022/05).

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