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La violazione dell'integrità fisica comporta sempre un danno non patrimoniale risarcibile. - Tribunale Genova, sez. II, 16 ottobre 2009

Venerdì, 16 Ottobre 2009
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito

- Danno non patrimoniale -
In materia di danno non patrimoniale, la sussistenza di una violazione di diritto di rango costituzionale (il diritto all'integrità fisica), priva di ulteriori conseguenze dannose risarcibili (nel caso di specie, errore diagnostico), è uno dei casi tipici in cui l'art. 2059 c.c. autorizza il risarcimento di tale danno, svolgendo la funzione di assicurare una "reazione minima" dell'ordinamento ad una fattispecie che la costituzione stessa qualifica come illecita. Nel caso di specie, lo stato di sofferenza, pur privo di caratteri patologi, consistente in un pensiero negativo e prevalente, e tuttavia non irrazionale alla luce del rischio corso, si configura quale un danno non patrimoniale risarcibile, assimilabile ad un danno morale e liquidabile in via equitativa.

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