La violazione dell'integrità fisica comporta sempre un danno non patrimoniale risarcibile. - Tribunale Genova, sez. II, 16 ottobre 2009
- Danno non
patrimoniale -
In materia di danno non patrimoniale, la sussistenza di una violazione di
diritto di rango costituzionale (il diritto all'integrità fisica), priva di ulteriori conseguenze
dannose risarcibili (nel caso di specie, errore diagnostico), è uno dei casi tipici in cui l'art.
2059 c.c. autorizza il risarcimento di tale danno, svolgendo la funzione di assicurare una "reazione
minima" dell'ordinamento ad una fattispecie che la costituzione stessa qualifica come illecita. Nel
caso di specie, lo stato di sofferenza, pur privo di caratteri patologi, consistente in un pensiero
negativo e prevalente, e tuttavia non irrazionale alla luce del rischio corso, si configura quale un
danno non patrimoniale risarcibile, assimilabile ad un danno morale e liquidabile in via equitativa.
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