Il danno biologico in caso di morte dopo un determinato intervallo di tempo determinato dall'evento lesivo va liquidato tenendo conto delle tabelle sulla inabilità temporanea e non quelle sull'invalidità permanente. - Cass. sez. III, 9 ottobre 2009, n. 21497
- Danno biologico -
Qualora le lesioni abbiano cagionato la morte del danneggiato
dopo un apprezzabile intervallo di tempo, il danno biologico deve essere liquidato considerando l
'inabilità temporanea. Infatti, quando il giudice adotta il criterio tabellare non può prendere come
riferimento le tabelle per l'invalidità permanente, poiché queste ultime sono formate sulla base
della vita media futura presunta. Il risarcimento va quindi commisurato al numero dei giorni di
sopravvivenza della persona, tenendo conto che le lesioni ne hanno provocato la morte.
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