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È ammissibile il ricorso straordinario per violazione di legge avverso i provvedimenti in materia di affidamento dei figli. - Cass. sez. I, 30 dicembre 2004, n. 24265

Giovedì, 30 Dicembre 2004
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità

- Ricorso per cassazione -
In consapevole contrasto con l'orientamento seguìto da alcune pronunce di questa corte che hanno ritenuto che i provvedimenti resi in sede di modifica delle condizioni della separazione o di divorzio riguardanti il mantenimento dei figli, l'affidamento ed i rapporti con il genitore non affidatario, in quanto modificabili e revocabili in ogni tempo, non siano ricorribili per cassazione (v. Cass. n. 9484 del 2002, Foro it., Rep. 2002, voce Separazione di coniugi, n. 70; n. 4499 del 2002, ibid., n. 69; n. 4988 del 1999, id., Rep. 1999, voce cit., n. 100; n. 8046 del 1998, ibid., n. 99; n. 8495 del 1997, id., Rep. 1998, voce cit., n. 103), ed in adesione al diverso indirizzo seguìto, tra le altre, da Cass. n. 5201 del 1999 (id., Rep. 1999, voce cit., n. 101); n. 6621 del 1991 (id., 1993, I, 1247); n. 2050 del 1988 (id., Rep. 1988, voce Matrimonio, n. 164), avverso provvedimenti siffatti è proponibile il ricorso straordinario di cui all' art. 111 Costituzione.

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