Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare si presenta al tribunale e non alla Corte d'appello. - Cass. sez. I, 9 gennaio 2004, n. 122
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Appello e reclamo -
La competenza a conoscere dei reclami avverso i provvedimenti del giudice
tutelare è del tribunale ordinario o del tribunale per minorenni, a seconda dei casi (art. 45 disp.
att. cod. civ.) e non della Corte d'appello.
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