È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del giudice minorile in materia di potestà. - Cass. sez. I, 29 aprile 2004, n. 8208
- Ricorso per cassazione -
I provvedimenti resi dal giudice minorile ai sensi degli
articoli 330, 332 e 333 del Cc, o che dettino (come nella specie) disposizioni per ovviare alla
condotta di uno o di entrambi i genitori costituiscono espressione di giurisdizione volontaria non
contenziosa, poiché non risolvono conflitti tra diritti posti su piano paritario, ma sono intesi a
soddisfare l'esigenza prioritaria della tutela degli interessi della prole, laddove, pur restando
soggetti alle regole generali del rito camerale (ancorché con le integrazioni e le specificazioni di
cui all'articolo 356 del Cc) e pur potendo, quindi, essere adottati o confermati dalla Corte di
appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di cosa giudicata, nemmeno rebus
sic stantibus in quanto risultano modificabili e revocabili, non solo ex nunc, per la sopravvenienza
di nuovi elementi, ma anche ex tunc per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie
risultanze onde tali provvedimenti, palesandosi privi dei caratteri della decisorietà e della
definitività, esulano dalla previsione dell'articolo 111 della Costituzione e non sono impugnabili con
il ricorso straordinario per Cassazione.
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