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I provvedimenti in materia di potestà non sono ricorribili per cassazione neanche per violazione di legge. - Cass. sez. I, 16 luglio 2004, n. 13161

- Ricorso per cassazione -
Il provvedimento emesso dalla Corte di appello, sezione minorenni, in sede di reclamo di provvedimento adottato dal tribunale dei minorenni o a modifica di una propria precedente decisione in tema di diritto di visita dal genitore nei confronti dei figli minori, manca dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status) e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e come attitudine del provvedimento a modificare con l'efficacia propria del giudicato quei diritti o quegli status), essendo revocabile o modificabile in ogni tempo, per motivi originari o sopravvenuti e avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti, attribuendo a uno di essi un bene della vita, ma di controllare l'esercizio della potestà e governare gli interessi dei minori,

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