Non sono ricorribili per cassazione per violazione di legge i decreti con cui la Corte d'appello decide in materia di potestà. - Cass. sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953
- Ricorso per cassazione -
I provvedimenti assunti a norma dell'art. 333 del
codice civile dal tribunale per i minorenni costituiscono provvedimenti di giurisdizione volontaria
non contenziosa, essendo preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli
minori e, ancorché emessi a seguito di reclamo, sono sempre revocabili e modificabili così da
risultare inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato, con conseguente
non proponibilità avverso di essi del ricorso ex art. 111 della Costituzione.
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