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Nei provvedimenti che limitano la potestà deve essere contenuto il termine della loro durata. - Corte di Appello di Caltanissetta, 13 novembre 2003

Giovedì, 13 Novembre 2003
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Merito

- Provvedimenti del tribunale per i minorenni -
La previsione di un termine finale di durata dei provvedimenti che incidono sull'affidamento dei minori - incidendo tali provvedimenti sull' esercizio della potestà dei genitori - si rende necessaria a seguito della sentenza 13 luglio 2000 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha rilevato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con riferimento «al collocamento ininterrotto e privo di limite temporale dei bambini in una comunità». Pertanto, può derivare dalla richiamata interpretazione dell'art. 8 della Convenzione la necessità di prevedere un limite temporale di durata in tutti i casi in cui siano assunti provvedimenti che incidono, limitandola, sulla potestà genitoriale, perché l'omessa previsione di un termine finale di durata contraddice la dichiarata caratterizzazione «interinale» di tali provvedimenti.

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