Nei provvedimenti che limitano la potestà deve essere contenuto il termine della loro durata. - Corte di Appello di Caltanissetta, 13 novembre 2003
-
Provvedimenti del tribunale per i minorenni -
La previsione di un termine finale di durata dei
provvedimenti che incidono sull'affidamento dei minori - incidendo tali provvedimenti sull' esercizio
della potestà dei genitori - si rende necessaria a seguito della sentenza 13 luglio 2000 della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha rilevato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea
dei Diritti dell'Uomo, con riferimento «al collocamento ininterrotto e privo di limite temporale dei
bambini in una comunità». Pertanto, può derivare dalla richiamata interpretazione dell'art. 8 della
Convenzione la necessità di prevedere un limite temporale di durata in tutti i casi in cui siano
assunti provvedimenti che incidono, limitandola, sulla potestà genitoriale, perché l'omessa previsione
di un termine finale di durata contraddice la dichiarata caratterizzazione «interinale» di tali
provvedimenti.
autore:
Giovedì, 18 Aprile 2024
Dai nonni non si può pretendere il subentro nelle obbligazioni del genitore. ... |
Martedì, 9 Aprile 2024
Solo i decreti strettamente endoprocessuali non sono impugnabili. Cass., Sez. I Civ., ... |
Sabato, 6 Aprile 2024
Valutazione dell’interesse del minore affidata al Servizio. Corte d’Appello di Bologna, Decreto ... |
Venerdì, 5 Aprile 2024
Modifica dei tempi di visita e di permanenza della minore con il ... |