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La transazione è un atto di straordinaria amministrazione. - Cass. sez III, 14 marzo 2003, n. 3795

- Atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione -
La transazione dell'esercente la potestà genitoriale sui minori, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia per oggetto un danno che, per la natura ed entità, possa incidere profondamente nella vita presente e futura del minore danneggiato. Pertanto una transazione non autorizzata ai sensi dell'articolo 320 del Codice civile, dovrà ritenersi invalida nei confronti dei minori e tale invalidità è rilevabile d'ufficio da parte del giudice della cognizione.

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