La transazione è un atto di straordinaria amministrazione. - Cass. sez III, 14 marzo 2003, n. 3795
- Atti di ordinaria amministrazione e atti di
straordinaria amministrazione -
La transazione dell'esercente la potestà genitoriale sui
minori, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia per oggetto un danno che, per
la natura ed entità, possa incidere profondamente nella vita presente e futura del minore danneggiato.
Pertanto una transazione non autorizzata ai sensi dell'articolo 320 del Codice civile, dovrà ritenersi
invalida nei confronti dei minori e tale invalidità è rilevabile d'ufficio da parte del giudice della
cognizione.
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