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Il criterio della durata del matrimonio non è l'unico criterio per la ripartizione della pensione tra ex coniuge e coniuge superstite. - Cass. sez. I, 10 ottobre 2003, n. 15148

Venerdì, 10 Ottobre 2003
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità

- Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge -
Il giudice, chiamato a decidere la ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge superstite e coniuge divorziato nell'ipotesi prefigurata dall'articolo 9, comma 3, primo periodo legge 898/1970, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 74/1987 deve: a) applicare, quale criterio preponderante e potenzialmente decisivo al predetto fine, quello della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali; b) ove l'applicazione di tale criterio conduca a esiti iniqui rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie, dedotte e dimostrate dalle parti, deve applicare criteri "correttivi" dei risultati stessi: quali quelli dettati per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno di divorzio, ex articolo 5 della legge 898/1970; quello derivante dalla dedotta e dimostrata convivenza more uxorio con il coniuge deceduto; e, comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione a equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di orientamento e di chiusura, alla duplice funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità e all' esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso.

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