La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge deve tener conto anche di elementi ulteriori rispetto a quello della durata del matrimonio. - Cass. sez. I, 13 maggio 2004, n. 9100
- Ripartizione tra coniuge superstite
ed ex coniuge -
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge
superstite e il coniuge divorziato, il giudice deve necessariamente tener conto del preponderante e,
secondo le circostanze, finanche decisivo elemento temporale costituito dalla durata legale dei
rispettivi rapporti matrimoniali con il coniuge deceduto, ossia del semplice dato numerico
rappresentato dalla rigida proporzione fra i relativi periodi di durata, senza che tuttavia
l'applicazione di siffatto criterio implichi la mancata considerazione, in funzione di emenda o
correzione del risultato conseguito, di ulteriori elementi di giudizio e, segnatamente, degli altri
criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio, afferenti alle
condizioni economiche delle parti interessate e alle finalità assistenziali di quest'ultimo, nonché
dello stesso ammontare dell'assegno di divorzio goduto dall'ex coniuge al momento della morte del
titolare diretto della pensione, nonché all'eventuale durata della convivenza more uxorio che ha
preceduto la celebrazione del secondo matrimonio.
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