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La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge deve tener conto anche di elementi ulteriori rispetto a quello della durata del matrimonio. - Cass. sez. I, 13 maggio 2004, n. 9100

Giovedì, 13 Maggio 2004
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità

- Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge -
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, il giudice deve necessariamente tener conto del preponderante e, secondo le circostanze, finanche decisivo elemento temporale costituito dalla durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali con il coniuge deceduto, ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione fra i relativi periodi di durata, senza che tuttavia l'applicazione di siffatto criterio implichi la mancata considerazione, in funzione di emenda o correzione del risultato conseguito, di ulteriori elementi di giudizio e, segnatamente, degli altri criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio, afferenti alle condizioni economiche delle parti interessate e alle finalità assistenziali di quest'ultimo, nonché dello stesso ammontare dell'assegno di divorzio goduto dall'ex coniuge al momento della morte del titolare diretto della pensione, nonché all'eventuale durata della convivenza more uxorio che ha preceduto la celebrazione del secondo matrimonio.

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