La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge deve tener conto anche di elementi ulteriori rispetto a quello della durata del matrimonio. - Cass. sez. I, 16 dicembre 2004, n. 23379
- Ripartizione tra coniuge
superstite ed ex coniuge -
In tema di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge
superstite ed ex coniuge, il criterio della durata dei rispettivi matrimoni non può avere valore
esclusivo, dovendo il giudice tener conto in relazione alle particolarità del caso, anche di ulteriori
elementi, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex
coniuge, la convivenza prematrimoniale del coniuge superstite con quello defunto, nonché ogni altra
circostanza che renda necessario correggere il criterio suddetto, al fine di non privare il primo
coniuge dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo
l'assegno di divorzio ed il secondo del tenore di vita che il de cuius contribuiva ad assicurargli in
vita. La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge va
effettuata tenendo presente il criterio della durata legale del matrimonio integrato e corretto anche
da altri elementi.
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