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La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge deve tener conto anche di elementi ulteriori rispetto a quello della durata del matrimonio. - Cass. sez. I, 16 dicembre 2004, n. 23379

Giovedì, 16 Dicembre 2004
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità

- Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge -
In tema di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge, il criterio della durata dei rispettivi matrimoni non può avere valore esclusivo, dovendo il giudice tener conto in relazione alle particolarità del caso, anche di ulteriori elementi, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, la convivenza prematrimoniale del coniuge superstite con quello defunto, nonché ogni altra circostanza che renda necessario correggere il criterio suddetto, al fine di non privare il primo coniuge dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo del tenore di vita che il de cuius contribuiva ad assicurargli in vita. La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge va effettuata tenendo presente il criterio della durata legale del matrimonio integrato e corretto anche da altri elementi.

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