La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge deve tener conto anche di criteri ulteriori rispetto a quello della durata del matrimonio. - Cass. sez. I, 26 maggio 2005, n. 11217
- Ripartizione tra coniuge superstite
ed ex coniuge -
In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla
luce dei precetti costituzionale di eguaglianza e solidarietà sostanziale, la ripartizione del
trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi
entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del
criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla
proporzione tra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex
coniuge deceduto) anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al
diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale. Fra
tali elementi, da individuarsi nell'ambito dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, specifici
rilievi assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato dall'ex coniuge, nonché le condizioni
dei soggetti coinvolti nella vicenda, al fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi
indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno
di divorzio, e il secondo coniuge il tenore che il de cuius gli aveva assicurato in vita.
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