La pensione si ripartisce non soltanto in base al criterio della durata del matrimonio. - Cass. sez. I, 9 marzo 2006, n. 5060
- Ripartizione tra coniuge
superstite ed ex coniuge -
In ragione del carattere solidaristico della pensione di
reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di eguaglianza sostanziale e solidarietà
sociale, la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità, in caso di concorso fra
coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, va
effettuata non solo sulla base del criterio della durata dei vari rapporti matrimoniali, ma anche
ponderando altri elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità.
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