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La pensione si ripartisce non soltanto in base al criterio della durata del matrimonio. - Cass. sez. I, 9 marzo 2006, n. 5060

Giovedì, 9 Marzo 2006
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità

- Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge -
In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di eguaglianza sostanziale e solidarietà sociale, la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata non solo sulla base del criterio della durata dei vari rapporti matrimoniali, ma anche ponderando altri elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità.

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