Per ripartire la pensione di reversibilità conta solo la durata legale del matrimonio. - Cass. sez. I, 23 aprile 2008, n. 10575
- Ripartizione tra
coniuge superstite ed ex coniuge -
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso
di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa
pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi
matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte
costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede
al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di
divorzio riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle
rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. 10 maggio 2007 n. 10669, Cass. 9 marzo 2006 n. 5060,
Cass. 7 marzo 2006 n. 4868, Cass. 30 marzo 2004 n. 6272); b) gli ulteriori elementi - da utilizzare
eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito dell'art. 5 della
legge n. 898 del 1970 - sono funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei
mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel
tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del
tenore di vita che il "de cuius" gli aveva assicurato in vita. In quest'ambito, se deve escludersi che
l'applicazione del criterio temporale si risolva nell'impossibilità di attribuire una maggiore quota
di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, resta fermo il divieto di
giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare
totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. 31 gennaio 2007 n.
2092). La previsione normativa contenuta nell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, secondo
cui la durata del rapporto costituisce il criterio per la ripartizione della pensione tra coniuge
divorziato e coniuge superstite, va riferita alla durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la
durata legale dei medesimi, vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio
(Cass. 10 maggio 2007 n. 10669; vedi anche Cass. 7 marzo 2006 n. 4868, Cass. 10 ottobre 2003 n.
15164).
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