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Il criterio della durata legale del matrimonio non è l'unico criterio per la ripartizione della pensione di reversibilità. - Cass. sez. I, 9 aprile 2009, n. 8734

- Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge -
A norma dell'art. 9 della legge n. 898/1970, relativamente alla ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, il criterio della durata del rapporto matrimoniale di ciascun coniuge non si pone come unico ed esclusivo parametro al quale il giudice deve conformarsi automaticamente, potendo essere corretto da altri criteri da individuare anche nell'ambito dell'art. 5 della stessa legge. La decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza. Ne consegue che il provvedimento assunto dal giudice di secondo grado con decreto conserva la natura e il valore di sentenza, e può essere impugnato con ricorso per cassazione per vizi motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

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