La pensione di reversibilità spetta se il richiedente gode in concreto dell'assegno divorzile. - Cass. sez. lavoro, 2 settembre 2004, n. 17741
- Presupposti
e decorrenza -
In caso di morte di uno dei coniugi, pronunciata la sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'attribuzione al superstite della totalità o di una
quota della pensione di reversibilità, è subordinata alla percezione da parte del coniuge superstite
dell'assegno divorzile.
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