È irripetibile il trattamento pensionistico percepito in base a provvedimento del giudice. - Cass. sez. I, 10 ottobre 2003, n. 15164
- Irripetibilità -
Il principio di irripetibilità delle somme percepite in forza di provvedimenti ex articolo 708
del cpc, desunto dall'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del cpc, e applicabile, per
analogia alla riforma di sentenze provvisoriamente esecutive di divorzio, deve ritenersi applicabile
anche in materia di ripartizione di trattamenti pensionistici ex articolo 9 della legge sul divorzio
fra coniuge superstite e coniuge divorziato, nei limiti in cui detti trattamenti siano riconducibili a
prestazioni che, per la loro misura e le condizioni economiche del percettore, possano ritenersi
dirette ad assicurare unicamente i mezzi economici necessari per fare fronte alle esigenza di vita.
Ciò, per un verso stante la funzione obiettivamente solidaristica della pensione di reversibilità
ripartita fra i due ex coniugi; per altro verso in quanto il principio di irripetibilità desumibile
dall'articolo 189, è applicabile per analogia in modo espansivo, quale espressione di un generale
principio di intangibilità delle prestazioni pecuniarie percepite, senza dolo o colpa grave, in base a
provvedimenti giurisdizionali attinenti al diritto di famiglia e diretti ad assicurare i mezzi
economici per fare fronte alle esigenze della vita dei percipienti, così da essere normalmente
consumate per adempiere a tale loro destinazione.
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