La competenza nelle cause di attribuzione della pensione reversibilità al coniuge superstite appartiene al giudice ordinario. - Corte d'appello di Roma, 16 ottobre 2003, n. 4368
- Aspetti processuali -
In ordine alla controversia tra l'ex
coniuge divorziato e il coniuge superstite avente a oggetto la ripartizione tra di essi della quota di
pensione reversibile va affermata la competenza e giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il
relativo giudizio riguarda esclusivamente la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei
criteri stabiliti dalla legge 898/1970 e non involge profili concernenti il rapporto assicurativo e
previdenziale con l'ente erogatore, che già corrisponda il relativo trattamento per intero al coniuge
superstite e che sia stato chiamato in giudizio al solo fine di rendergli opponibile la sentenza.
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