Il procedimento per ottenere la pensione segue il rito camerale e il provvedimento ha natura costitutiva del diritto e non dichiarativa. - Cass. sez. I, 14 gennaio 2004, n. 336
- Aspetti processuali -
I procedimenti aventi ad oggetto la quota
di pensione di reversibilità sono assoggettati al rito camerale anche dopo l'entrata in vigore della
legge 6 marzo 1987, n. 74 che ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel
testo sostituito dalla l. n. 436 del 1978, il quale disponeva che nei procedimenti in oggetto il
tribunale «provvede in camera di consiglio. Non ricorre alcuna ragione di incompatibilità tra
procedimento camerale da un lato, natura contenziosa della controversia e forma di sentenza del
provvedimento adottato dall'altro (conformi Cass. sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037 e Cass. sez. I, 11
novembre 1991, n. 12029).
autore:
Martedì, 9 Aprile 2024
Le caratteristiche dell’azione di petizione ereditaria - Cass. Civ., Sez. II, Ord., ... |
Mercoledì, 3 Aprile 2024
Successione. La transazione divisoria non è suscettibile di rescissione - Tribunale di ... |
Venerdì, 29 Marzo 2024
Autorizzazione del Notaio alla vendita di immobile di provenienza ereditaria senza parere ... |
Giovedì, 28 Marzo 2024
Se manca la traduzione in lingua italiana la procura alle liti rilasciata ... |