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Il procedimento per ottenere la pensione segue il rito camerale e il provvedimento ha natura costitutiva del diritto e non dichiarativa. - Cass. sez. I, 14 gennaio 2004, n. 336

Mercoledì, 14 Gennaio 2004
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità

- Aspetti processuali -
I procedimenti aventi ad oggetto la quota di pensione di reversibilità sono assoggettati al rito camerale anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74 che ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dalla l. n. 436 del 1978, il quale disponeva che nei procedimenti in oggetto il tribunale «provvede in camera di consiglio. Non ricorre alcuna ragione di incompatibilità tra procedimento camerale da un lato, natura contenziosa della controversia e forma di sentenza del provvedimento adottato dall'altro (conformi Cass. sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037 e Cass. sez. I, 11 novembre 1991, n. 12029).

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