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Non vi è alcuna interferenza tra il giudicato di nullità e quello di separazione. - Cass. sez. I, 6 marzo 2003, n. 3339

- Rapporti tra nullità, separazione e divorzio -
Il giudizio e la sentenza di separazione personale dei coniugi hanno un petitum e una causa petendi e conseguenze del tutto diversi rispetto al petitum, alla causa petendi e alle conseguenze del giudizio e della sentenza che dichiari la nullità del matrimonio, quale è quella ecclesiastica. Deriva, da quanto precede, pertanto, che tra il giudizio di separazione e quello di nullità non sussistono le ragioni ostative previste dall'articolo 64 della legge n. 218 del 1995, la cui ratio è quella di stabilire, in relazione alla giurisdizione adita, il criterio della prevenzione al fine di evitare la contrarietà di giudicati in relazione alla medesima res litigiosa.

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