La delibazione della nullità del matrimonio non fa venir meno l'assegno di divorzio già stabilito con sentenza passata in giudicato. - Cass. sez. I, 4 marzo 2005, n. 4795
- Rapporti tra nullità, separazione e divorzio -
Una volta che nel giudizio con
il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario venga
accertata la spettanza, a una delle parti, dell'assegno di divorzio, e una volta che su di essa si sia
formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'articolo 2909 del Cc
anche nel caso in cui successivamente a essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica
di nullità del matrimonio.
autore:
Venerdì, 16 Febbraio 2024
Al momento della celebrazione del matrimonio la buona fede dei nubendi si ... |
Martedì, 23 Gennaio 2024
Sentenze ecclesiastiche di nullità. Non delibabili se non è accertata la ... |
Sabato, 14 Ottobre 2023
Ai fini dell'annullamento del matrimonio l'incapacità naturale va considerata al momento dell'atto. ... |
Martedì, 19 Settembre 2023
La convivenza coniugale per almeno tre anni non impedisce la delibazione della ... |