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La delibazione della nullità del matrimonio non fa venir meno l'assegno di divorzio già stabilito con sentenza passata in giudicato. - Cass. sez. I, 4 marzo 2005, n. 4795

- Rapporti tra nullità, separazione e divorzio -
Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, a una delle parti, dell'assegno di divorzio, e una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'articolo 2909 del Cc anche nel caso in cui successivamente a essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

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