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Le convinzioni religiose non possono ritardare la sentenza di divorzio. - Cass. sez. I, 23 gennaio 2009, n. 1731

Venerdì, 23 Gennaio 2009
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità

- Rapporti tra nullità, separazione e divorzio -
Non osta alla pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, proseguendo il giudizio per le determinazioni accessorie, la circostanza che uno dei coniugi, invocando le proprie convinzioni di cattolico praticante, abbia chiesto che sul vincolo si pronunci preliminarmente il giudice ecclesiastico, già adìto, atteso che la pronuncia non definitiva in parola è espressamente prevista dalla legge e che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario innanzi al giudice ecclesiastico e quello di divorzio non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità.

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