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Il giudicato sull'assegno divorzile non viene travolto dalla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. - Cass. sez. I, 5 giugno 2009, n. 12982

- Rapporti tra nullità, separazione e divorzio -
Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, a una delle parti, dell'assegno di divorzio, e una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 c.c. anche nel caso in cui successivamente a essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. La pronuncia che abbia comunque affermato il venir meno dell'efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del conseguente diritto all 'assegno divorzile, in ragione dell'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica, non può essere oggetto di riesame allorché su di essa si sia formato il giudicato.

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