Nella valutazione degli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio il giudice civile non può ampliare il giudicato ecclesiastico. - Cass. sez. I, 16 novembre 2005, n. 23073
- Effetti patrimoniali -
Ai fini dell'attribuzione di
responsabilità ex art. 129 bis cod. civ. del coniuge in malafede il giudicato ecclesiastico fa stato
in ordine agli accertamenti di fatto che costituiscono il presupposto della decisione finale ed anche
se il giudice può fare uso della facoltà di desumere elementi di convincimento dalle risultanze della
sentenza medesima ciò può avvenir solo in ordine a punti non coperti dal giudicato. In conseguenza di
ciò, l'indennità di cui all'art. 129 bis cod. civ. può essere attribuita solo ove dalla sentenza
ecclesiastica risulti o sia desumibile la mala fede del coniuge cui la nullità è imputabile.
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