L'indagine della Corte d'appello ai fini della delibazione deve fondarsi sugli atti del processo canonico. - Cass. sez. I, 6 marzo 2003, n. 3339
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Delibazione -
In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale,
l'accertamento della conoscenza o conoscibilità del fatto (nella specie: apposizione, da parte di un
coniuge, di una condizione al matrimonio attinente alla determinazione della residenza familiare) che
ha determinato la mancanza o il vizio del consenso matrimoniale da parte di un coniuge, il giudice
della delibazione è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione
da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, rispetto al giudice ecclesiastico, anche se la
relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alle sentenze ecclesiastiche e agli
atti del processo canonico eventualmente prodotti, non potendosi fare luogo, in fase di delibazione,
ad alcuna integrazione di attività istruttoria.
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