inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Non può essere delibata, perché contraria all'ordine pubblico, la sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio per esclusione unilaterale di uno dei tre bona matrimonii. - Cass. sez I, 30 maggio 2003, n. 8764

Venerdì, 30 Maggio 2003
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità

- Delibazione -
La dichiarazione di efficacia della sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte soltanto di uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii (cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che siffatta divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che, ove tali situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso il principio fondamentale della buona fede e del legittimo affidamento incolpevole. Il giudice italiano nel dichiarare l'efficacia della sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte soltanto di uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, per un verso, è tenuto ad accertare l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge, con piena autonomia di giudizio (trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico), senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità; per altro verso, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla sentenza delibanda e agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e opportunamente riesaminati e valutati, non essendo ammessa, in sede di delibazione, alcuna integrazione di attività istruttoria. Il giudice italiano non può, per contrarietà all'ordine pubblico, dichiarare l'efficacia della sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte soltanto di uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii Tale ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica, peraltro, non può essere ravvisato quando il coniuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica in Italia, ovvero, costituitasi, non vi si opponga (non essendo, peraltro, a tal fine, sufficiente la contumacia).

autore: