Non può essere delibata, perché contraria all'ordine pubblico, la sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio per esclusione unilaterale di uno dei tre bona matrimonii. - Cass. sez I, 30 maggio 2003, n. 8764
-
Delibazione -
La dichiarazione di efficacia della sentenza del tribunale ecclesiastico, che
abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte soltanto di uno
dei coniugi, di uno dei bona matrimonii (cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione)
postula che siffatta divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da
questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua
negligenza, atteso che, ove tali situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella
contrarietà nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso il principio fondamentale della
buona fede e del legittimo affidamento incolpevole. Il giudice italiano nel dichiarare l'efficacia
della sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario, per esclusione, da parte soltanto di uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, per
un verso, è tenuto ad accertare l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro
coniuge, con piena autonomia di giudizio (trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al
processo canonico), senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di
nullità; per altro verso, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla
sentenza delibanda e agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e opportunamente
riesaminati e valutati, non essendo ammessa, in sede di delibazione, alcuna integrazione di attività
istruttoria. Il giudice italiano non può, per contrarietà all'ordine pubblico, dichiarare l'efficacia
della sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario, per esclusione, da parte soltanto di uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii Tale
ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica, peraltro, non può essere ravvisato quando il
coniuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda la
declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica in Italia, ovvero, costituitasi, non vi si
opponga (non essendo, peraltro, a tal fine, sufficiente la contumacia).
autore:
Venerdì, 16 Febbraio 2024
Al momento della celebrazione del matrimonio la buona fede dei nubendi si ... |
Martedì, 23 Gennaio 2024
Sentenze ecclesiastiche di nullità. Non delibabili se non è accertata la ... |
Sabato, 14 Ottobre 2023
Ai fini dell'annullamento del matrimonio l'incapacità naturale va considerata al momento dell'atto. ... |
Martedì, 19 Settembre 2023
La convivenza coniugale per almeno tre anni non impedisce la delibazione della ... |