L'indagine della Corte d'appello ai fini della delibazione deve fondarsi sugli atti del processo canonico. - Cass. sez I, 30 maggio 2003, n. 8764
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Delibazione -
Il giudice italiano nel dichiarare l'efficacia della sentenza del tribunale
ecclesiastico, che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte
soltanto di uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, per un verso, è tenuto ad accertare
l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge, con piena autonomia di
giudizio (trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico), senza
limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità; per altro verso, la
relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla sentenza delibanda e agli atti
del processo canonico eventualmente acquisiti e opportunamente riesaminati e valutati, non essendo
ammessa, in sede di delibazione, alcuna integrazione di attività istruttoria.
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