Non può essere delibata in Italia la sentenza ecclesiastica di nullità fondata sull'esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii non conosciuta né conoscibile dall'altro coniuge. - Cass. sez. I, 6 luglio 2006, n. 15409
- Delibazione -
La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che ha pronunciato
la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno
dei bona matrimonii, cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale
divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi non l'abbia potuta conoscere a
cagione della propria negligenza, atteso che, ove quella nullità venga fondata su una situazione
unilaterale non conosciuta, né conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo
nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso l'essenziale principio
della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
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