Anche nel giudizio di revisione dell'assegno divorzile le parti sono tenute a presentare la propria documentazione dei redditi sebbene il giudice non sia obbligato a disporre indagini patrimoniali e possa fondare il suo convincimento anche in altro modo. - Cass. sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18391
- Procedimento -
La disposizione di cui
all'articolo 5, n. 9, della legge 898/1970, certamente applicabile anche nel procedimento di revisione
dell'assegno, non impone al giudice l'obbligo di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e
sull'effettivo tenore di vita sulla base della mera contestazione delle parti circa le loro rispettive
condizioni economiche, ma si traduce in una deroga alle regole generali in tema di onere della prova,
nel senso che il giudice non può rigettare le richieste delle parti relative al riconoscimento e alla
determinazione dell'assegno per la mancata dimostrazione da parte delle stesse degli assunti sui quali
le loro richieste si fondano: ciò comporta che il giudice può avvalersi di tutti gli elementi di prova
ritualmente acquisiti, può far ricorso a presunzioni e a nozioni di comune esperienza per
l'accertamento delle condizioni economiche delle parti e non è tenuto ad ammettere o disporre
ulteriori mezzi di prova quando ravvisi elementi sufficienti per la formazione del suo
convincimento.
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