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Il decreto che accoglie una domanda di modifica dell'assegno di separazione è immediatamente esecutivo. - Corte d'appello di Milano, 16 marzo 2004

- Procedimento -
Il procedimento di modifica delle condizioni di separazione personale e di divorzio ha natura di procedimento contenzioso, incidente su diritti soggettivi, ed è tuttavia soggetto al rito camerale. Il decreto conclusivo dei procedimenti camerali in primo grado è dotato di specifiche caratteristiche, che escludono la possibilità di un'applicazione analogica dell'art. 282 c.p.c. Nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi e di revisione delle condizioni del divorzio, il decreto deve, tuttavia, ritenersi, ope legis, immediatamente esecutivo in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 4, comma 11, l. sul divorzio, attese l'identica natura delle situazioni sostanziali oggetto della controversia e l'esigenza di predisporre per esse una sollecita tutela.

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