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L'assegno può essere sempre richiesto ove si manifestino anche dopo la separazione i presupposti per la sua attribuzione. - Cass. sez. I, 11 novembre 2003, n. 16912

- Presupposti -
Con la separazione non viene meno il dovere dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, nell'ambito dei quali vengono compresi i bisogni di vita individuali che assumono rilevanza esclusiva, in assenza di prole e, quindi, permane la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio. Tale continuità attribuisce al coniuge separato, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ottenere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento tendenzialmente idoneo ad assicurargli la conservazione del medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, con la conseguenza che, in forza di tale permanente solidarietà, il coniuge al quale non sia stato attribuito alcun assegno, qualora la sua situazione economica si sia deteriorata, o sia migliorata quella dell'altro coniuge, può chiedere la corresponsione di un assegno rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la separazione non fosse avvenuta.

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