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L'assegno divorzile può essere sempre richiesto per la prima volta anche dopo il giudicato di divorzio. - Cass. sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2339

- Presupposti -
La norma di cui all'articolo 9 della legge 898/1970, che consente la revisione, tra l'altro, delle condizioni di divorzio relative ai rapporti economici per sopravvenienza di giustificati motivi, può essere legittimamente applicata, in difetto di espresse distinzioni, anche d'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato originariamente negato o non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, onde è consentito al coniuge divorziato di richiedere, successivamente a tale pronuncia e in relazione al citato articolo 9, la determinazione dell'assegno precedentemente non fissato; peraltro, anche in tal caso non deve essere compiuta una nuova determinazione della misura dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'articolo 5 della legge citata, in quanto il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, contenuto nel suddetto articolo 9, implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio.

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