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In sede di revisione non possono essere dedotti vizi del consenso o fatti coevi all'accordo di cui si chiede la revisione. - Cass. sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093

- Motivi di revisione -
In sede di revisione dell'assegno di mantenimento disposto nel corso di una separazione, non possono essere presi in considerazione, i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, né tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato, sia pur "rebus sic stantibus", sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

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