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Il provvedimento che fissa l'assegno divorzile produce i suoi effetti finché non viene modificato o revocato. - Cass. sez. I, 22 maggio 2009, n. 11913

- Durata -
Il provvedimento che fissa l'assegno divorzile, una volta passato in giudicato, produce i suoi effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica. Pertanto, sino a tale provvedimento - e con effetto dal momento della domanda (ovvero dal momento o dai momenti posteriori eventualmente fissati dal giudice) - il giudicato produce tutti i suoi effetti, in positivo e in negativo, così che l'assegno sarà dovuto sino a tale momento e, parimenti, sino a tale momento la sua attribuzione comporterà anche, ove se ne verifichino i presupposti, l 'attribuzione di ogni diritto che vi si riconnetta, come quello alla pensione di reversibilità, in caso di morte dell'obbligato (art. 9, commi 2 e 3), ed alla quota dell'indennità di fine rapporto del coniuge obbligato (art. 12 bis).

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