La decisione di revisione dell'assegno divorzile decorre dalla domanda e non ha natura retroattiva. - Cass. sez. I, 22 maggio 2009, n. 11913
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Decorrenza della decisione -
In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a
percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi
stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la
modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono
maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che,
in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità,
intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente
giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può
avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda
di modificazione.
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