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Il giudice deve prendere in considerazione ogni elemento utile per verificare se le condizioni delle parti abbiano subìto modificazioni tali da richiedere una modifica dell'assegno per i figli o per il coniuge. - Cass. sez, I, 2 febbraio 2006, n. 2338

- Assegno di mantenimento -
In tema di revisione dell'assegno per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, nonché dell'assegno divorzile, al fine di verificare se ed in quale momento, successivamente alla sentenza di divorzio, sono sopravvenuti significativi mutamenti delle condizioni economiche degli ex coniugi, tali da giustificare l'aumento o la diminuzione dell'assegno, fino all'eventuale eliminazione, devono prendersi in considerazione tutti gli elementi atti ad incidere, in positivo o in negativo, sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, sulla base di una rinnovata valutazione comparativa, quali esistenti al momento della decisione, ancorché intervenuti in corso di giudizio, anche in sede di reclamo.

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