Il giudice deve prendere in considerazione ogni elemento utile per verificare se le condizioni delle parti abbiano subìto modificazioni tali da richiedere una modifica dell'assegno per i figli o per il coniuge. - Cass. sez, I, 2 febbraio 2006, n. 2338
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Assegno di mantenimento -
In tema di revisione dell'assegno per il mantenimento dei figli,
minori o maggiorenni non autosufficienti, nonché dell'assegno divorzile, al fine di verificare se ed
in quale momento, successivamente alla sentenza di divorzio, sono sopravvenuti significativi mutamenti
delle condizioni economiche degli ex coniugi, tali da giustificare l'aumento o la diminuzione
dell'assegno, fino all'eventuale eliminazione, devono prendersi in considerazione tutti gli elementi
atti ad incidere, in positivo o in negativo, sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti,
sulla base di una rinnovata valutazione comparativa, quali esistenti al momento della decisione,
ancorché intervenuti in corso di giudizio, anche in sede di reclamo.
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