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La soppressione dell'assegno divorzile non può fondarsi di per sé sull'intervenuto acquisto di una eredità. - Cass. sez. I, 23 agosto 2006, n. 18367

- Assegno di mantenimento -
Allorché a fondamento dell'istanza rivolta ad ottenere la soppressione del diritto al contributo economico sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge beneficiario (nella specie dipendente dall'acquisto per successione ereditaria della proprietà o della comproprietà di beni immobili), il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valutazione automaticamente estintiva del diritto all'assegno, ma, assumendo a parametro l'assetto di interessi che faceva da sfondo al precedente provvedimento sull'assegno divorzile, deve verificare se l'ex coniuge titolare del diritto all'assegno abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilità di mezzi adeguati, ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

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