La soppressione dell'assegno divorzile non può fondarsi di per sé sull'intervenuto acquisto di una eredità. - Cass. sez. I, 23 agosto 2006, n. 18367
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Assegno di mantenimento -
Allorché a fondamento dell'istanza rivolta ad ottenere la
soppressione del diritto al contributo economico sia dedotto il miglioramento delle condizioni
economiche dell'ex coniuge beneficiario (nella specie dipendente dall'acquisto per successione
ereditaria della proprietà o della comproprietà di beni immobili), il giudice, ai fini
dell'accoglimento della domanda, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento,
attribuendo ad esso una valutazione automaticamente estintiva del diritto all'assegno, ma, assumendo a
parametro l'assetto di interessi che faceva da sfondo al precedente provvedimento sull'assegno
divorzile, deve verificare se l'ex coniuge titolare del diritto all'assegno abbia acquistato, per
effetto di quel miglioramento, la disponibilità di mezzi adeguati, ossia idonei a renderlo
autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un
tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
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