L'assegno può essere richiesto anche per la prima volta con il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio. - Cass. Sez. I, 21 maggio 2008, n. 13059
- Assegno di mantenimento -
L'art. 9 della legge 898/70 che consente la revisione delle
condizioni di divorzio per "sopravvenienza di giustificati motivi" può trovare applicazione, in
difetto di espresse distinzioni, anche all'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato
originariamente negato o non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di
divorzio, con la conseguenza che è consentito al coniuge divorziato di richiedere, successivamente
alla pronuncia di divorzio e in relazione all'art. 9 della legge 898/70, la determinazione
dell'assegno precedentemente non fissato.
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Lunedì, 27 Marzo 2023
Solo la sopravvenienza di fatti nuovi giustifica la revisione delle condizioni di ... |
Venerdì, 24 Marzo 2023
Necessaria la sopravvenienza di fatti nuovi per la modifica delle condizioni di ... |
Mercoledì, 15 Marzo 2023
La riconciliazione incide sulla richiesta di revisione dell'assegno divorzile - Cass. Civ., ... |
Martedì, 31 Gennaio 2023
Non bastano le pec, occorre un provvedimento per la modifica. Tribunale di ... |