Il genitore ha il diritto di ottenere provvedimenti idonei a riunirlo con il figlio. - Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 giugno 2005
- Rispetto della
vita familiare -
L'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo tende essenzialmente
a tutelare l'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri introducendo obblighi positivi
in relazione a un «rispetto» effettivo della vita familiare. Essendo ogni Stato obbligato ad emanare
misure positive, il medesimo art. 8 implica il diritto di un genitore a ottenere provvedimenti idonei
a riunirlo con il figlio e l'obbligo delle autorità nazionali di adottarli.
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