Non può essere trascritto in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso. - Tribunale di Latina, 10 giugno 2005
- Trascrizione -
Nè il
legislatore del 1942 né quello del 1975 hanno fornito la definizione del matrimonio e, dunque,
soccorrono al riguardo le singole disposizioni in materia e specificamente quelle sulla costituzione e
validità del vincolo e sui suoi effetti. In tema, vengono innanzitutto in rilievo le norme
costituzionali tra cui nello specifico l'articolo 29, che, testualmente, così recita:" La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio"; da ciò discende, con
riferimento all'articolo 2 della Costituzione il riconoscimento dell'esigenza fondamentale dell'uomo
di realizzarsi nella comunità familiare, quale formazione sociale, fondamentale e preesistente, in cui
si realizza la personalità dei singoli. Il costituente, nel riconoscere "i diritti della famiglia come
società naturale", ha inteso far riferimento al tradizionale rapporto di coniugio tra soggetti
appartenenti a sesso diverso, secondo una concezione, che prima ancora che nella legge, trova il suo
fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia della nostra comunità nazionale e tale
principio, confermato anche dalle disposizioni in materia della legge ordinaria (articoli 89, 143 bis,
156 bis, 231,235, 262 Cc), deve ritenersi abbia assunto valenza costituzionale. Alla luce di quanto
precede deve allora concludersi che elemento essenziale per poter qualificare nel nostro ordinamento
la fattispecie "matrimonio" è la diversità di sesso dei nubendi ed in tal senso si è pronunciata la
Corte di Cassazione che nel distinguere "in subiecta materia" la categoria dell'inesistenza da quella
della nullità, ha precisato che ricorre l'ipotesi dell'inesistenza quando manchi quella realtà
fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie, individuandone i requisiti minimi
essenziali nella manifestazione di volontà matrimoniale resa da due persone di sesso diverso davanti
ad un ufficiale celebrante (Cassazione 7877/00; 1304/90; 1808/76). Traendo le necessarie conclusioni
dalle esposte premesse deve allora affermarsi la legittimità del rifiuto dell'Ufficiale dello stato
civile di accogliere l'istanza di trascrizione in Italia di un matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso.
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